Non sono più affini, dopo il divorzio, due cognati i quali, quindi, possono sposarsi tra loro senza dispensa. - Tribunale di Grosseto, 9 ottobre 2003
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Affinità -
La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
determina la caducazione del vincolo di affinità (collaterale) tra un coniuge e i parenti dell'altro
coniuge. Dal complesso della normativa infatti si ricava che la permanenza dell'impedimento
matrimoniale in caso di affinità in linea retta ex art. 87, primo comma, n. 4 cod. civ. costituisce
una deroga rispetto alla regola generale secondo cui l'affinità viene meno con la pronuncia di
divorzio, così come analoga deroga è prevista per l'ipotesi della nullità matrimoniale. Il numero 5
dell'art. 87 che concerne gli affini in linea collaterale non contiene, invece, l'indicazione della
permanenza del vincolo di affinità dopo il divorzio.
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