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Non sono più affini, dopo il divorzio, due cognati i quali, quindi, possono sposarsi tra loro senza dispensa. - Tribunale di Grosseto, 9 ottobre 2003

Giovedì, 9 Ottobre 2003
Giurisprudenza | Matrimonio | Merito

- Affinità -
La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio determina la caducazione del vincolo di affinità (collaterale) tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Dal complesso della normativa infatti si ricava che la permanenza dell'impedimento matrimoniale in caso di affinità in linea retta ex art. 87, primo comma, n. 4 cod. civ. costituisce una deroga rispetto alla regola generale secondo cui l'affinità viene meno con la pronuncia di divorzio, così come analoga deroga è prevista per l'ipotesi della nullità matrimoniale. Il numero 5 dell'art. 87 che concerne gli affini in linea collaterale non contiene, invece, l'indicazione della permanenza del vincolo di affinità dopo il divorzio.

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