Il debito contratti dai genitori per spese finalizzate a soddisfare bisogni primari dei figli gravano su entrambi i genitori in via solidale. - Cass. sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25026
- Spese straordinarie -
I debiti contratti da uno dei coniugi
a favore del figlio minore gravano in via solidale anche sull'altro coniuge solo se finalizzati a
soddisfare bisogni primari del figlio stesso. Quando invece la spesa non è stata sostenuta per
soddisfare tali bisogni, della relativa obbligazione risponde solo quello tra i coniugi che l'ha
contratta. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era
sta esclusa la solidarietà passiva tra i coniugi riguardo al pagamento della retta scolastica dovuta
per l'iscrizione del figlio minore ad una scuola privata, compiuta da uno solo dei genitori, in base
al rilievo che la frequentazione di una scuola privata non costituisce un bisogno primario della
persona, posto che la necessità dell'istruzione può essere soddisfatta dalle scuole pubbliche).
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