Le spese straordinarie vanno concertate solo ove implichino decisioni di maggiore interesse per i figli. - Cass. sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2182
- Spese
straordinarie -
In tema di separazione personale dei coniugi, poiché l'art. 155 cod. civ.,
nel testo in vigore prima della modifica apportata con la legge n. 54 del 2006, consente al coniuge
non affidatario di intervenire nell'interesse dei figli soltanto con riguardo alle "decisioni di
maggiore interesse", non è configurabile a carico del coniuge affidatario alcun obbligo di previa
concertazione con l'altro coniuge sulla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui
esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli; tuttavia, tale principio non è
inderogabile, essendo sempre possibile che il giudice, ai sensi del secondo e del terzo comma della
norma citata, determini, oltre che la misura, anche i modi con i quali il coniuge non affidatario
contribuisce al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio
dalla legge.
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