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I provvedimenti concernenti i figli e il loro mantenimento avendo natura decisoria possono essere impugnati con ricorso straordinario per cassazione. - Cass. sez. I, 30 dicembre 2004, n. 24265

Giovedì, 30 Dicembre 2004
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità

- Ricorso per cassazione -
Nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi i provvedimenti concernenti il mantenimento e i rapporti con i figli, in quanto incidano sui diritti-doveri dei genitori relativi all'aspetto economico, all'affidamento, alla vigilanza sulla loro istruzione ed educazione, alla possibilità di concorrere all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per la loro vita hanno natura decisoria e definitiva, senza che tali aspetti di decisorietà e definitività, da riferire alla situazione esistente al momento della decisione, vengano meno per essere essi suscettibili di revisione in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 155 del Cc. Ne segue, pertanto, che sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione i provvedimenti resi in sede di modifica delle condizioni della separazione (e del divorzio) riguardanti il mantenimento dei figli, l'affidamento e i rapporti con il genitore non affidatario.

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