La revisione dell'assegno di mantenimento per i figli non può avere decorrenza anteriore alla domanda. - Cass. sez. I, 17 luglio 2008, n. 19722
- Revisione
dell'assegno -
In materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di
un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo conservano la loro
efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto
ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per le modificazioni o la
soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la
decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento
innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione.
autore:
Mercoledì, 24 Aprile 2024
Mantenimento figlio maggiorenne. Ripetizione delle somme versate dal momento del raggiungimento dell’autosufficienza ... |
Lunedì, 22 Aprile 2024
Addebito della separazione alla moglie, affetta da problemi psichiatrici, la cui condotta ... |
Giovedì, 18 Aprile 2024
Dai nonni non si può pretendere il subentro nelle obbligazioni del genitore. ... |
Giovedì, 18 Aprile 2024
Diversa misura del contributo nelle spese straordinarie se maggiori sono le consistenze ... |