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I genitori devono concorrere in modo proporzionale al mantenimento dei figli tenuto conto anche delle loro potenzialità di reddito. - Cass. sez. I, 22 agosto 2006, n. 18241

Martedì, 22 August 2006
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità

- Quantificazione -
Ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso dei coniugi negli oneri finanziari relativi al mantenimento dei figli, il contributo è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali.

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