L'importo elevato dell'assegno di mantenimento per i figli non può essere ridotto solo con la motivazione che si tratta di un importo "diseducativo". - Cass. sez. I, 19 maggio 2009, n. 11538
- Quantificazione -
In tema di assegno di mantenimento
da corrispondere ai figli minorenni, il giudice del merito non può disporne la riduzione, pur
trattandosi di una somma cospicua, sul solo rilievo che un assegno di importo elevato potrebbe
risultare diseducativo; tale motivazione, infatti, seppur non illogica non è aderente al dettato
normativo, che impone di determinare la contribuzione considerando le esigenze della prole in rapporto
al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi
di costoro.
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