La rilevanza dei fatti precedenti alla sentenza di divorzio è coperta dal giudicato e non può essere messa a base di una richiesta di modifica. - Cass. sez. I, 5 giugno 2009, n. 12982
- Motivi di revisione -
Le sentenze di divorzio passano in cosa
giudicata "rebus sic stantibus", rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti
economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la
rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo
rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
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