Il genitore con cui il figlio non autosufficiente economicamente continua a convivere oltre la maggiore età è sempre legittimato a richiedere iure proprio il mantenimento. - Cass. sez. I, 19 giugno 2003, n. 9806
- Legittimazione attiva -
Il genitore già affidatario che continui a provvedere direttamente e integralmente al
mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti, resta
legittimato non solo a ottenere iure proprio, e non già ex capite filiorum, il rimborso di quanto da
lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore, ma anche a pretendere detto
contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi. Nonostante il raggiungimento della maggiore
età, qualora il figlio economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era
affidatario rimane invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, per cui restano
identiche le modalità di adempimento all'obbligazione di mantenimento da parte del genitore
convivente, e la pretesa di quest'ultimo di ricevere dall'altro il contributo a suo carico trova
ragione non solo nell'interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione
gravante sull'altro, ma anche nel munus a lui spettante di provvedere direttamente e in modo completo
al mantenimento, alla formazione e all'istruzione del figlio.
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