Non ha più diritto al mantenimento, ma semmai agli alimenti, il figlio maggiorenne in stato di bisogno nei cui confronti l'obbligo di mantenimento sia cessato. - Cass. sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477
- Figli maggiorenni -
Il mantenimento del figlio
maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente
economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di
un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte
del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da
parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di
sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già
venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e
azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.
autore:
Mercoledì, 20 Marzo 2024
Legittimazione ad agire per richiedere l'assegno di mantenimento in favore della figlia ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
Spese straordinarie sono quelle non determinabili al tempo della quantificazione dell’assegno. - ... |
Martedì, 12 Marzo 2024
Padre invalido al 77%. Improbabile una sua residua capacità lavorativa - Cass. ... |
Mercoledì, 6 Marzo 2024
La richiesta di rimborso in ordine alle spese accessorie - Corte di ... |