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Non ha più diritto al mantenimento, ma semmai agli alimenti, il figlio maggiorenne in stato di bisogno nei cui confronti l'obbligo di mantenimento sia cessato. - Cass. sez. II, 7 luglio 2004, n. 12477

Mercoledì, 7 Luglio 2004
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità

- Figli maggiorenni -
Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, atteso che non può avere rilievo il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, ferma restando invece l'obbligazione alimentare, fondata su presupposti affatto diversi e azionabile direttamente dal figlio e non già dal genitore convivente.

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