L'obbligazione di mantenimento dei figli da parte dei genitori cessa con l'inizio dell'attività lavorativa del figlio. - Cass. sez. I, 2 dicembre 2005, n. 26259
- Figli maggiorenni -
Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da
escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in
passato iniziato a espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata
capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento a opera del genitore,
senza che possa aver rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori le quali, se pure determinano
l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di
mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, nel senso che il fondamento del diritto del
coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della
convivenza, nel dovere dell'altro coniuge di assicurare al figlio un'istruzione e una formazione
professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo, così da consentire al medesimo una propria
autonomia economica, onde tale dovere cessa con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di
quello.
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