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L'obbligazione di mantenimento dei figli da parte dei genitori cessa con l'inizio dell'attività lavorativa del figlio. - Cass. sez. I, 2 dicembre 2005, n. 26259

Venerdì, 2 Dicembre 2005
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Legittimità

- Figli maggiorenni -
Il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato a espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento a opera del genitore, senza che possa aver rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori le quali, se pure determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno, nel senso che il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, nel dovere dell'altro coniuge di assicurare al figlio un'istruzione e una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo, così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello.

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