Il limite massimo per il diritto al mantenimento dei figli maggiorenni è oggetto di apprezzamento del giudice caso per caso. - Cass. sez, I, 7 aprile 2006, n. 8221
- Figli maggiorenni -
Non essendo possibile prefissare un termine all'obbligo di
mantenimento dei figli, dal momento che, una volta stabilito il criterio secondo cui l'obbligo stesso
può protrarsi, questo si protrae, oltre il raggiungimento della maggiore età, per consentire il
completamento degli studi o a causa delle note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro, occorre determinare il limite di persistenza dell'obbligo anzidetto non astrattamente ma sulla
base del concreto apprezzamento del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le
condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai
fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile
trascuratezza o per libera scelta, delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di
raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
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