L'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa ove questi siano in condizioni di autosufficienza economica o non siano in colpa per non averla raggiunta. - Cass. sez. I, 20 maggio 2006, n. 11891
- Figli maggiorenni -
L'obbligo del genitore
separato di corrispondere l'assegno per il mantenimento dei figli non viene meno per effetto del
conseguimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma può cessare o quando i figli divengano
economicamente autosufficienti, ovvero quando pur avendone le capacità non si attivino per procurarsi
un reddito. Ne consegue che il giudice di merito non può accogliere l'istanza di riduzione
dell'importo dell'assegno di mantenimento, motivando col solo fatto che i figli dell'obbligato siano
divenuti maggiorenni.
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