Deve escludersi la colpa del figlio maggiorenne che rifiuti una sistemazione lavorativa non corrispondente alle sue aspirazioni e ai suoi interessi sempre che tale atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia. - Cass. Sez. I, 24 settembre 2008, n. 24018
- Figli maggiorenni -
L'obbligo di mantenimento dei
figli non cessa ipso facto con il compimento della maggiore età ma perdura fino a quando il genitore
interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio
abbia raggiunto l'indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di una attività economica
dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato da parte del figlio. Deve
escludersi in proposito che siano di per sé ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che
rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione,
le sue attitudini e i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui
dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che tale
atteggiamento di rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.
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