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I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 148 c.c. sono esenti dall'imposta di registro. - Corte cost. 11 giugno 2003, n. 202

Mercoledì, 11 Giugno 2003
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli

- Art. 148 c.c. -
È illegittimo l'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 codice civile nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli, in quanto l'esenzione, seppure posta a favore del destinatario delle somme, in realtà tutela il figlio minore per il cui mantenimento è disposta, con la conseguenza che la sua omessa previsione, quando si è in presenza di prole naturale, oltre ad essere irragionevole, con violazione dell'art. 3 Cost., si risolve in un trattamento deteriore dei figli naturali rispetto ai figli legittimi, in contrasto con l'art. 3 Cost e con l'art. 30 Cost sotto il profilo del principio di uguaglianza.

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