I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 148 c.c. sono esenti dall'imposta di registro. - Corte cost. 11 giugno 2003, n. 202
- Art. 148 c.c. -
È illegittimo l'art. 8, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986,
n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non
esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 codice civile
nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli, in quanto l'esenzione, seppure posta a favore del
destinatario delle somme, in realtà tutela il figlio minore per il cui mantenimento è disposta, con la
conseguenza che la sua omessa previsione, quando si è in presenza di prole naturale, oltre ad essere
irragionevole, con violazione dell'art. 3 Cost., si risolve in un trattamento deteriore dei figli
naturali rispetto ai figli legittimi, in contrasto con l'art. 3 Cost e con l'art. 30 Cost sotto il
profilo del principio di uguaglianza.
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