Il ricorso ai sensi dell'art. 148 c.c. è esperibile anche nei confronti degli ascendenti del genitore che non adempia. - Tribunale di Taranto, 4 febbraio 2005
- Art. 148 c.c. -
Il ricorso ai sensi dell'art. 148 cod. civ. è esperibile anche nei
confronti degli ascendenti del genitore che non adempia o non possa adempiere agli obblighi di
mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti della prole (nella specie, il padre dei minori si
era suicidato).
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