Il mantenimento dei figli non può essere corrisposto in unica soluzione. - Tribunale di Modena, 11 luglio 2005
- Adeguamento in unica soluzione -
L'adempimento in unica soluzione, dell'obbligo a contribuire al mantenimento della prole,
anche ove lo si ammettesse unicamente con efficacia rebus sic stantibus, rischierebbe di pregiudicare
l'interesse del figlio minore, e di porre tale soggetto in una situazione deteriore, rispetto a quella
nella quale verrebbe a trovarsi in caso di fissazione di un assegno periodico di mantenimento,
obbligatoriamente indicizzato almeno alla svalutazione monetaria, poiché sposterebbe sul genitore
affidatario anche l'onere di agire, per la modifica delle condizioni di separazione, al fine di fare
fronte alla, sempre possibile, perdita di valore del contributo del non affidatario.
autore:
Mercoledì, 20 Marzo 2024
Legittimazione ad agire per richiedere l'assegno di mantenimento in favore della figlia ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
Spese straordinarie sono quelle non determinabili al tempo della quantificazione dell’assegno. - ... |
Martedì, 12 Marzo 2024
Padre invalido al 77%. Improbabile una sua residua capacità lavorativa - Cass. ... |
Mercoledì, 6 Marzo 2024
La richiesta di rimborso in ordine alle spese accessorie - Corte di ... |