Nella CTU genetica non debbono necessariamente essere eseguite tutte le indagini richieste dalle parti ove il CTU abbia acquisito la certezza in ordine al risultato. - Cass. sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282
- Prova ematologica -
In tema di
indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio ai fini della dichiarazione giudiziale di
paternità, ai sensi dell'art. 269 cod. civ., non ogni ipotesi prospettata dalle parti deve essere dal
medesimo esaminata per pervenire al giudizio di certezza o di elevatissima probabilità della
paternità, ma solo quelle che appaiano suffragate da solidi argomenti scientifici e concreti riscontri
in fatto. (Nella specie, tale non è stata considerata dalla S.C. l'affermazione di un isolato
genetico proprio di una comunità comunque integrata nel territorio nazionale da diversi secoli, il
quale avrebbe potuto astrattamente influire sull'esito dell'accertamento scientifico ematologico-
genetico che era pervenuto a conclusioni di pratica certezza).
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