Il diritto al mantenimento del figlio naturale decorre dalla nascita ma è subordinato alla domanda di parte. - Cass. sez. I, 6 novembre 2009, n. 23630
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Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
In seguito alla sentenza dichiarativa di
paternità, il figlio acquisisce un differente status, comprensivo del diritto al mantenimento con
efficacia retroattiva fin dalla nascita; ne consegue che da tale data decorre l'obbligo del genitore
dichiarato di rimborsare in proprio l'altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio,
ma la condanna al rimborso di tale quota per il periodo anteriore alla proposizione dell'azione non
può prescindere da una espressa domanda di parte, proposta "iure proprio" e non in rappresentanza
del figlio, nell'ambito della definizione di rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a
diritti disponibili.
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