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Il raggiungimento della maggiore età dell'interessato comporta il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento tardivo da parte dell'altro. - Cass. sez. I, 3 gennaio 2003, n. 14

Venerdì, 3 Gennaio 2003
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Riconoscimento di figlio naturale -
In tema di riconoscimento di figlio naturale, l'art. 250 cod. civ. che, nell'ipotesi di minore infrasedicenne, subordina la possibilità del secondo riconoscimento al consenso del genitore che detto consenso ha già effettuato, dispone altresì che al compimento del sedicesimo anno il minore divenga titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del secondo genitore al riconoscimento, configurando il suo assenso quale elemento costitutivo della efficacia del riconoscimento stesso. Ne consegue che il raggiungimento da parte del minore della "maggiore età" ritenuta dal legislatore adeguata ad esprimere un meditato giudizio determina il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento da parte dell'altro genitore e, in difetto, dell'intervento del giudice.

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