Il raggiungimento della maggiore età dell'interessato comporta il venir meno della necessità del consenso del primo genitore al riconoscimento tardivo da parte dell'altro. - Cass. sez. I, 3 gennaio 2003, n. 14
- Riconoscimento di figlio naturale -
In tema di riconoscimento di figlio naturale, l'art. 250 cod. civ. che, nell'ipotesi di minore
infrasedicenne, subordina la possibilità del secondo riconoscimento al consenso del genitore che detto
consenso ha già effettuato, dispone altresì che al compimento del sedicesimo anno il minore divenga
titolare di un autonomo potere di incidere sul diritto del secondo genitore al riconoscimento,
configurando il suo assenso quale elemento costitutivo della efficacia del riconoscimento stesso. Ne
consegue che il raggiungimento da parte del minore della "maggiore età" ritenuta dal legislatore
adeguata ad esprimere un meditato giudizio determina il venir meno della necessità del consenso del
primo genitore al riconoscimento da parte dell'altro genitore e, in difetto, dell'intervento del
giudice.
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