Dalla data del riconoscimento del figlio naturale decorre la prescrizione per richiedere il rimborso delle spese sostenute per il minore dalla nascita. - Cass. sez. I, 26 maggio 2004, n. 10124
- Riconoscimento di figlio naturale -
Quando al
mantenimento abbia provveduto uno soltanto dei genitori, allo stesso spetta il diritto di agire in
regresso per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul
rapporto tra condebitori solidali: come si desume in particolare dall'art. 148 cod. civ. (richiamato
dall'art. 261 cc.), che, prevedendo l'azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del
genitore adempiente di agire nei confronti dell'altro; senza necessità di configurare, come ha
erroneamente ritenuto la sentenza impugnata (la cui motivazione deve essere perciò corretta,
limitatamente a questo punto, nell'esercizio del potere attribuito a questa Corte dall'art. 382, comma
secondo, c.p.c.) un caso di gestione di affari. La prescrizione comincia a decorrere dall'intervenuto
riconoscimento del figlio naturale.
autore:
Mercoledì, 20 Marzo 2024
Nel tardivo riconoscimento della paternità è esclusa l'incapacità a testimoniare dalla madre. ... |
Venerdì, 15 Marzo 2024
La S.C. in tema di prova della filiazione - Cass. Civ., Sez. ... |
Venerdì, 23 Febbraio 2024
PMA. No all’indicazione del genitore intenzionale nell’atto di nascita - Cass. Civ., ... |
Mercoledì, 21 Febbraio 2024
Risarcimento del danno per violazione dell’art. 147 cod. civ. - Cass. Civ., ... |