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L'audizione del figlio in caso di procedimento per riconoscimento tardivo va disposta d'ufficio dal giudice. - Cass. sez. I, 9 novembre 2004, n. 21359

Martedì, 9 Novembre 2004
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Riconoscimento di figlio naturale -
Nel procedimento di cui all'art. 250 cod. civ., volto al riconoscimento del figlio naturale, con particolare riguardo alla parte della disposizione relativa al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i sedici anni, la prescrizione riguardante l'audizione del minore che sia già stato riconosciuto da uno dei genitori è rivolta a soddisfare l'esigenza di accertare se il rifiuto del consenso dell' altro genitore, che per primo abbia proceduto al riconoscimento, risponda (o meno) all'interesse del figlio (e possa pertanto essere supplito). E poiché tale audizione è considerata la prima fonte del convincimento del giudice essa deve essere disposta anche d'ufficio, onde la sua omissione determina un vizio del procedimento; né essa è delegabile al consulente tecnico di ufficio, essendo riservata espressamente al giudice, proprio per la sua stretta funzionalità alla tutela dell'interesse di colui che non è ancora capace di una valutazione personale pienamente attendibile rispetto ad un evento suscettibile di incidere sul suo equilibrio e sulla sua vita di relazione.

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