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L'interesse del minore al riconoscimento sussiste quando risulta che al minore non possa derivarne un pregiudizio e non già solo allorché venga concretamente dimostrato che il riconoscimento sia per lui vantaggioso. - Cass. sez. I, 19 gennaio 2005, n. 728

Mercoledì, 19 Gennaio 2005
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Riconoscimento di figlio naturale -
In tema di filiazione naturale, in un contesto normativo come l'attuale, che reputa automaticamente conforme all'interesse del minore il riconoscimento allorché vi sia il consenso del genitore che lo ha reso per primo, deve escludersi - in mancanza di una espressa disposizione - una interpretazione dell'art. 250, comma 4, cod. civ. che presuma la carenza di interesse nell'ipotesi di rifiuto dell'altro genitore, con conseguente necessità, in questa evenienza, di una prova concreta dell'esistenza, in capo al minore infrasedicenne, di un tale interesse al secondo riconoscimento.

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