L'interesse del minore al riconoscimento sussiste quando risulta che al minore non possa derivarne un pregiudizio e non già solo allorché venga concretamente dimostrato che il riconoscimento sia per lui vantaggioso. - Cass. sez. I, 19 gennaio 2005, n. 728
- Riconoscimento di figlio naturale -
In tema di filiazione naturale, in un contesto
normativo come l'attuale, che reputa automaticamente conforme all'interesse del minore il
riconoscimento allorché vi sia il consenso del genitore che lo ha reso per primo, deve escludersi - in
mancanza di una espressa disposizione - una interpretazione dell'art. 250, comma 4, cod. civ. che
presuma la carenza di interesse nell'ipotesi di rifiuto dell'altro genitore, con conseguente
necessità, in questa evenienza, di una prova concreta dell'esistenza, in capo al minore
infrasedicenne, di un tale interesse al secondo riconoscimento.
autore:
Venerdì, 20 Gennaio 2023
Un atto di nascita trascritto sulla base di dichiarazioni dei genitori difformi ... |
Mercoledì, 11 Gennaio 2023
Art. 273 cod. civ. La natura processuale del consenso del minore ultra ... |
Venerdì, 6 Gennaio 2023
Nessuna discriminazione ammissibile per la circolazione di un minore. Corte giustizia UE, ... |
Venerdì, 30 Dicembre 2022
Maternità surrogata. Non è automaticamente trascrivibile il provvedimento giudiziario straniero - Cass. ... |