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Solo se lo sviluppo del minore possa rimanere compromesso può essere negata l'autorizzazione al riconoscimento tardivo del figlio naturale. - Cass. sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2878

Venerdì, 11 Febbraio 2005
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Riconoscimento di figlio naturale -
La possibilità di riconoscere il figlio naturale minore di anni sedici, già riconosciuto da un genitore costituisce un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, garantito dall'articolo 30 della Costituzione, nei limiti dell'articolo 250 del codice civile. Deriva, da quanto precede, pertanto, che l'unica lettura possibile della disposizione de qua in armonia con il dettato costituzionale è nel senso che l'autorizzazione può essere concessa dall'autorità giudiziaria solo se da questa possa derivare per il figlio un concreto beneficio, sia sotto il profilo morale che quello materiale, atteso che il diritto al riconoscimento è comprimibile (con la negazione dell'autorizzazione) solo nei limiti di una forte probabilità che lo sviluppo del minore sia compromesso per effetto del riconoscimento.

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