Solo se lo sviluppo del minore possa rimanere compromesso può essere negata l'autorizzazione al riconoscimento tardivo del figlio naturale. - Cass. sez. I, 11 febbraio 2005, n. 2878
- Riconoscimento di figlio naturale -
La possibilità di
riconoscere il figlio naturale minore di anni sedici, già riconosciuto da un genitore costituisce un
diritto soggettivo primario dell'altro genitore, garantito dall'articolo 30 della Costituzione, nei
limiti dell'articolo 250 del codice civile. Deriva, da quanto precede, pertanto, che l'unica lettura
possibile della disposizione de qua in armonia con il dettato costituzionale è nel senso che
l'autorizzazione può essere concessa dall'autorità giudiziaria solo se da questa possa derivare per il
figlio un concreto beneficio, sia sotto il profilo morale che quello materiale, atteso che il diritto
al riconoscimento è comprimibile (con la negazione dell'autorizzazione) solo nei limiti di una forte
probabilità che lo sviluppo del minore sia compromesso per effetto del riconoscimento.
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