Il tribunale per i minorenni, al fine di valutare la veridicità del riconoscimento del figlio naturale può disporre d'ufficio una consulenza tecnica ematologica. - Cass. sez. I, 17 febbraio 2006, n. 3563
- Riconoscimento di figlio naturale -
Il tribunale per i minorenni, al fine di valutare la veridicità del riconoscimento del figlio
naturale compiuta da persona coniugata, ai sensi dell'articolo 74 legge 184/83, può disporre d'ufficio
tutti i mezzi d'indagine che ritenga opportuni, ivi compresa una consulenza tecnica ematologica. Gli
esiti degli accertamenti disposti dal tribunale per i minorenni nel corso del procedimento finalizzato
ad accertare la veridicità del riconoscimento del figlio naturale (ex articolo 74 legge 184/83)
possono essere utilizzati, concorrendo a formare il convincimento del giudice, nel diverso
procedimento avente ad oggetto l'accertamento dello stato di adottabilità.
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