Un egiziano può riconoscere in Italia un figlio naturale anche se il suo Paese riconosce solo la filiazione legittima. - Cassazione sezione I, 28 dicembre 2006, n. 27592
- Riconoscimento di figlio naturale -
Posto che, in tema di azione ex
articolo 250, quarto comma cc., diretta ad ottenere una pronuncia sostitutiva del consenso dell'altro
genitore, di diversa nazionalità, al fine di procedere al riconoscimento di figlio naturale, la
relativa capacità del genitore è regolata dalla sua legge nazionale, tale legge non può trovare
applicazione, alla stregua dell'articolo 16 legge 218 del 1995, quando sia contraria all'ordine
pubblico internazionale. Pertanto, deve riconoscersi al cittadino egiziano la capacità di procedere in
Italia al riconoscimento del figlio naturale nato da una relazione adulterina con una donna di diversa
nazionalità che lo abbia già riconosciuto (e non abbia prestato il proprio consenso al riconoscimento
da parte del padre), nonostante l'ordinamento egiziano non attribuisca alcuna azione al padre naturale
per far valere il suo diritto di paternità, poiché una norma che si ispira ad un rifiuto di protezione
della filiazione naturale contrasta con un principio di ordine pubblico internazionale italiano, che
alla filiazione naturale assegna comunque rilievo e tutela.
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