L'opposizione al riconoscimento tardivo può essere ammessa solo ove il riconoscimento possa compromettere gravemente lo sviluppo del del minore. - Cass. sez. I, 3 gennaio 2008, n. 4
- Riconoscimento di figlio naturale -
L'interesse del figlio
minore infrasedicenne al riconoscimento della paternità naturale, di cui all'articolo 250 del cc, è
definito dal complesso dei diritti che a lui derivano dal riconoscimento stesso, e, in particolare,
dal diritto all'identità personale nella sua precisa e integrale dimensione psicofisica. Pertanto, in
caso di opposizione al riconoscimento da parte dell'altro genitore, che lo abbia già effettuato il
mancato riscontro di un interesse del minore non costituisce ostacolo all'esercizio del diritto del
genitore richiedente, in quanto il sacrificio totale della genitorialità può essere giustificato solo
in presenza di gravi e irreversibili motivi che inducano a ravvisare la forte probabilità di una
compromissione dello sviluppo del minore, e in particolare della sua salute psicofisica. La relativa
verifica va compiuta in termini concreti dal giudice di merito, le cui conclusioni, ove logicamente e
compiutamente motivate, si sottraggono a ogni sindacato di legittimità.
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