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Qualora il presunto padre sia deceduto la prova della paternità naturale può legittimamente fondarsi sul rifiuto dei fratelli di lui a sottoporsi ad accertamenti immunoematologici. - Cass. sez. I, 16 aprile 2008, n. 10051

Mercoledì, 16 Aprile 2008
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione | Filiazione

- Prova ematologica -
Correttamente il giudice di merito, accertata l'esistenza di una relazione tra la madre e il presunto padre naturale, ritiene raggiunta la prova della paternità naturale di questo, deceduto anteriormente al giudizio, sulla base del rifiuto dei fratelli di lui a sottoporsi ad accertamenti ematologici. Infatti anche l'accertamento sui congiunti del presunto padre avrebbe potuto offrire, con la prova del rapporto di parentela, elementi tali da contribuire al convincimento del giudice.

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