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Il decesso della madre e del presunto padre naturale non è di ostacolo all'esperimento di prove ematologiche previa esumazione della salme. - Cass. sez. I, 16 aprile 2008, n. 10007

Mercoledì, 16 Aprile 2008
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Prova ematologica -
Va cassata la sentenza del giudice di merito che in un giudizio di accertamento della paternità naturale non abbia disposto la consulenza tecnica genetica diretta all'accertamento del rapporto di paternità naturale sul rilievo che l'avvenuto decesso da diversi anni della madre e del presunto padre naturale renderebbero le relative indagini oltre che dispendiose e difficoltose, quasi certamente insuscettibili di condurre a risultati di relativa certezza, attesi i progressi della scienza biomedica e tenuto conto che il decesso del presunto padre naturale nonché della madre non è di ostacolo all'esperimento di tale prova scientifica previa esumazione delle salme.

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