Nel giudizio di disconoscimento della paternità è inammissibile l'intervento della persona che si dichiara padre naturale. - Tribunale di Messina, 5 gennaio 2005
- Disconoscimento -
Nel giudizio di disconoscimento della paternità è
inammissibile l'intervento della persona che si dichiara padre biologico, che non ha alcun interesse
in termini giuridici ad intervenire nel giudizio, diretto soltanto a rimuovere lo "status" di figlio
legittimo del minore. In nessun caso infatti è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo "status"
di figlio legittimo, e pertanto solo a seguito al passaggio in giudicato di una sentenza di
disconoscimento di paternità il padre biologico può eseguire il riconoscimento.
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