La paternità naturale può essere dimostrata con ogni mezzo. - Cass. sez. I, 29 aprile 2004, n. 8207
- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
La dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, ai sensi dell'articolo 269 del
Cc con ogni mezzo. Il giudice del merito dotato di ampio potere discrezionale, pertanto, può
legittimamente trarre il proprio convincimento in ordine all'esistenza di un rapporto di filiazione da
risultanze probatorie e indiziarie, ivi comprendendo vuoi le sentenze emesse in altri giudizi civili o
penali, da cui tale rapporto si evinca per altra via, vuoi gli elementi già acquisiti nel procedimento
per l'ammissibilità dell'azione ex articolo 274 del Cc, purché proceda a una nuova e autonoma
valutazione globale dì questi ultimi, vuoi, infine, lo stesso rifiuto del presunto padre di sottoporsi
alla prova ematologia.
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