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La paternità naturale può essere dimostrata con ogni mezzo. - Cass. sez. I, 29 aprile 2004, n. 8207

Giovedì, 29 Aprile 2004
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
La dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, ai sensi dell'articolo 269 del Cc con ogni mezzo. Il giudice del merito dotato di ampio potere discrezionale, pertanto, può legittimamente trarre il proprio convincimento in ordine all'esistenza di un rapporto di filiazione da risultanze probatorie e indiziarie, ivi comprendendo vuoi le sentenze emesse in altri giudizi civili o penali, da cui tale rapporto si evinca per altra via, vuoi gli elementi già acquisiti nel procedimento per l'ammissibilità dell'azione ex articolo 274 del Cc, purché proceda a una nuova e autonoma valutazione globale dì questi ultimi, vuoi, infine, lo stesso rifiuto del presunto padre di sottoporsi alla prova ematologia.

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