Per l'accertamento della filiazione tutte le prove hanno lo stesso valore. - Cass. sez. I, 22 luglio 2004, n. 13665
- Dichiarazione giudiziale di paternità
naturale -
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della
libertà di prova sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, cod. civ. non è derogato dal limite
imposto al giudice dalla disposizione di cui al successivo comma 4 della stessa norma di legge, e non
tollera, pertanto, surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia
assiologia tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né,
conseguentemente, mediante l'imposizione al giudice di merito di una sorta di "ordine cronologico"
nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del "tipo" di prova dedotta, avendo, per converso,
tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge.
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