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Anche nel processo camerale per l'accertamento della paternità naturale alle parti compete di richiedere l'ammissione delle prove. - Cass. sez. I, 28 luglio 2004, n. 14200

Mercoledì, 28 Luglio 2004
Giurisprudenza | Filiazione | Filiazione

- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
Il giudizio di merito relativo alla dichiarazione di paternità (e di maternità) naturale di minori è soggetto, a norma dell'art. 38 disp. att. Cod. civ., al rito camerale, ma, concernendo la controversia diritti soggettivi o status, ove il giudice ritenga insufficienti, ai fini probatori, le informazioni assunte anche officiosamente e necessario ricorrere alle fonti di prova disciplinate dal codice di rito, non può sostituirsi alla parte, esercitandone i poteri di allegazione, deduzione ed eccezione ad essa spettanti (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto rituale l'ammissione di una prova testimoniale, richiesta dalla parte e poi oggetto di rinuncia, non sul presupposto di un potere officioso del giudice, ma sulla base del fatto che la prova stessa era stata chiesta anche dal pubblico ministero).

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