La prova della filiazione biologica nell'azione per la dichiarazione della paternità naturale può essere data con ogni mezzo. - Tribunale di Messina, 19 luglio 2005
- Dichiarazione giudiziale di paternità naturale -
In tema di dichiarazione
giudiziale di paternità il testo dell'art. 269 cod. civ. non pone alcuna limitazione in ordine ai
mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, così consentendo che quella prova possa
essere anche indiretta ed indiziaria e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi
presuntivi, nel cui ambito assumono, in particolare, efficacia probatoria determinante la "fama" e il
"tractatus". Inoltre le indagini ematologiche ed immunogenetiche per la loro elevata affidabilità
attuale possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere ma anche per affermare il
rapporto biologico di paternità.
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