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È ammissibile la richiesta di risarcimento del danno biologico riflesso per lesioni cagionate al proprio convivente in un incidente stradale ma si deve dimostrare la convivenza stabile e duratura. - Cass. sez. III, 29 aprile 2005, n. 8976

- Risarcimento del danno biologico -
Colui che chiede il risarcimento dei danni derivatigli dalla lesione materiale cagionata alla persona con cui convive dalla condotta illecita del terzo, deve dimostrare l'esistenza e la portata dell'equilibrio affettivo - patrimoniale instaurato con la medesima, e perciò, per poter esser ravvisato il vulnus ingiusto a tale stato di fatto, deve esser dimostrata l'esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a tal fine la prova di una relazione amorosa, per quanto possa esser caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova della assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela giuridica di fronte ai terzi.

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