Il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta. - Cass. sez. II, 29 settembre 2004, n. 19601
- Donazione indiretta -
Nel
c.d. "negotium mixtum cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio
commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la
voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive una finalità diversa ed ulteriore rispetto a
quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei
contraenti che ricevono la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in
essere una fattispecie di donazione indiretta. Ne consegue che la compravendita ad un prezzo inferiore
a quello effettivo non integra, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, essendo all'uopo,
altresì, necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra le prestazioni, ma anche la
significativa entità di tale sproporzione, oltre alla indispensabile consapevolezza, da parte
dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto,
funzionale all'arricchimento di controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e
la minore entità del corrispettivo ricevuto.
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