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Non può essere disposta la custodia cautelare del minorenne per furto in abitazione o con strappo. - Cass. penale, sez. IV, 8 marzo 2005, n. 9126

- Misure cautelari -
In materia di procedimento a carico di minorenne, l'articolo 23 del Dpr 22 settembre 1988 n. 448 ("Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni") non prevede, tra i casi nei quali può essere adottata la misura della custodia cautelare, l'ipotesi di cui all'articolo 380, comma 2, lettera e-bis del Cpp, relativa ai reati di furto previsti dall'articolo 624-bis del Cp (furto in abitazione e furto con strappo), e, vigendo il principio di tassatività dei casi in cui può essere limitata la libertà personale, si deve escludere la possibilità di qualsivoglia interpretazione analogica, anche perché la fattispecie di cui all'articolo 624-bis del Cp è autonoma rispetto a quella dell'articolo 624 del Cp. (La Corte, in proposito, ha richiamato l'ordinanza della Corte costituzionale 24 aprile 2003 n. 137, che, sul punto, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, ha rilevato che la situazione normativa denunciata – pur se frutto di una svista del legislatore – non si poneva in contrasto con le disposizioni costituzionali, né poteva dirsi manifestamente irragionevole, spettando comunque al legislatore intervenire per modificarla).

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