Non può essere disposta la custodia cautelare del minorenne per furto in abitazione o con strappo. - Cass. penale, sez. IV, 8 marzo 2005, n. 9126
- Misure
cautelari -
In materia di procedimento a carico di minorenne, l'articolo 23 del Dpr 22
settembre 1988 n. 448 ("Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni") non prevede, tra i casi nei quali può essere adottata la misura della custodia cautelare,
l'ipotesi di cui all'articolo 380, comma 2, lettera e-bis del Cpp, relativa ai reati di furto previsti
dall'articolo 624-bis del Cp (furto in abitazione e furto con strappo), e, vigendo il principio di
tassatività dei casi in cui può essere limitata la libertà personale, si deve escludere la possibilità
di qualsivoglia interpretazione analogica, anche perché la fattispecie di cui all'articolo 624-bis del
Cp è autonoma rispetto a quella dell'articolo 624 del Cp. (La Corte, in proposito, ha richiamato
l'ordinanza della Corte costituzionale 24 aprile 2003 n. 137, che, sul punto, nel dichiarare
manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, ha rilevato che la situazione
normativa denunciata – pur se frutto di una svista del legislatore – non si poneva in contrasto con le
disposizioni costituzionali, né poteva dirsi manifestamente irragionevole, spettando comunque al
legislatore intervenire per modificarla).
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