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Nell'udienza preliminare minorile è richiesto il consenso dell'imputato per poter definire il giudizio con una formula che presuppone l'accertamento della responsabilità penale. - Corte cost. 2 aprile 2004, n. 110

Venerdì, 2 Aprile 2004
Giurisprudenza | Diritto penale minorile

- Consenso dell'imputato -
L'art. 32 DPR 22 settembre 1988, n. 448 contenente le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevede al primo comma che "Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto. Al secondo comma il medesimo art. 32 dispone che "Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, In tal caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale" La sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2002, n. 195 aveva ritenuto incostituzionale il primo comma dell'art. 32 del DPR 448/88 nella parte in cui, in mancanza di consenso dell'imputato - diretto a rinunciare alle maggiori garanzie offerte dal contraddittorio delle parti sulla formazione della prova - preclude al giudice di pronunciare sentenze che presuppongono la responsabilità dell'imputato. Quindi quando l'imputato resta contumace, con ciò non potendosi acquisire all'udienza preliminare il suo consenso, non possono che essere emanati provvedimenti che non presuppongono la responsabilità. Con l'ordinanza n. 110/2004 la Corte costituzionale affronta il tema della costituzionalità della previsione del necessario consenso alle formule di proscioglimento del perdono giudiziale e della irrilevanza del fatto e alle sentenze di condanna e dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del DPR 22 settembre 1988, n. 448 nella parte in cui, in mancanza di consenso dell'imputato (e, quindi, quando l'imputato rimane contumace) è precluso al giudice di pronunciare all'udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, nonché di pronunciare, su richiesta del pubblico ministero, sentenza di condanna ad una pena pecuniaria ovvero ad una sanzione sostitutiva. Tutte ipotesi che presuppongono un accertamento di responsabilità del minorenne.

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