Nell'udienza preliminare minorile è richiesto il consenso dell'imputato per poter definire il giudizio con una formula che presuppone l'accertamento della responsabilità penale. - Corte cost. 2 aprile 2004, n. 110
- Consenso dell'imputato -
L'art. 32 DPR 22 settembre 1988, n. 448 contenente le disposizioni sul processo penale a
carico di imputati minorenni, prevede al primo comma che "Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio
della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella
stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è
prestato, il giudice al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei
casi previsti dall'art. 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o
per irrilevanza del fatto. Al secondo comma il medesimo art. 32 dispone che "Il giudice, se vi è
richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena
pecuniaria o una sanzione sostitutiva, In tal caso la pena può essere diminuita fino alla metà
rispetto al minimo edittale" La sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2002, n. 195 aveva
ritenuto incostituzionale il primo comma dell'art. 32 del DPR 448/88 nella parte in cui, in mancanza
di consenso dell'imputato - diretto a rinunciare alle maggiori garanzie offerte dal contraddittorio
delle parti sulla formazione della prova - preclude al giudice di pronunciare sentenze che
presuppongono la responsabilità dell'imputato. Quindi quando l'imputato resta contumace, con ciò non
potendosi acquisire all'udienza preliminare il suo consenso, non possono che essere emanati
provvedimenti che non presuppongono la responsabilità. Con l'ordinanza n. 110/2004 la Corte
costituzionale affronta il tema della costituzionalità della previsione del necessario consenso alle
formule di proscioglimento del perdono giudiziale e della irrilevanza del fatto e alle sentenze di
condanna e dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 32,
commi 1 e 2, del DPR 22 settembre 1988, n. 448 nella parte in cui, in mancanza di consenso
dell'imputato (e, quindi, quando l'imputato rimane contumace) è precluso al giudice di pronunciare
all'udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per
irrilevanza del fatto, nonché di pronunciare, su richiesta del pubblico ministero, sentenza di
condanna ad una pena pecuniaria ovvero ad una sanzione sostitutiva. Tutte ipotesi che presuppongono un
accertamento di responsabilità del minorenne.
autore:
Sabato, 2 Dicembre 2023
È legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa minore di ... |
Venerdì, 1 Dicembre 2023
Violenza sessuali di minori verso minori e presunzione di colpa dei genitori ... |
Mercoledì, 31 Maggio 2023
Nessuna assoluzione per il minore che lancia sassi dalla sua minicar contro ... |
Mercoledì, 5 Aprile 2023
Pregresse tensioni tra vittima e aggressore rendono impossibile riconoscere la legittima difesa ... |