La pena accessoria della perdita della potestà genitoriale si estende ai figli estranei all'abuso sessuale. - Cass. penale, sez. III, 16 maggio 2008, n. 19729
- Violenza sessuale su minore di dieci anni (art. 609 bis e 609 ter c.p.) -
Benché non
risultino precedenti giurisprudenziali né prese di posizione dottrinarie, non sembra dubbio che la
pena accessoria della perdita della potestà genitoriale debba riferirsi a tutti i figli, e non solo al
figlio che è vittima dell'abuso sessuale. E ciò sia per la formulazione letterale della disposizione
normativa, che non fa alcuna distinzione al riguardo; sia per la ratio legislativa che la ispira, la
quale intende sanzionare la indegnità del genitore in quanto tale e non in rapporto a questo o quel
figlio determinato. In altri termini, se un genitore ha gravemente mancato ai suoi doveri morali verso
un figlio, egli è indegno di esercitare la sua potestà genitoriale anche nei confronti degli altri
figli.
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