Il reato di violenza sessuale di gruppo, a differenza del concorso di persone nel reato di violenza sessuale, presuppone la necessaria presenza sul luogo del delitto degli autori di reato. - Cass. penale, sez. III, 21 maggio 2008, n. 20279
- Violenza
sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.) -
Il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609
octies c.p.), per la cui configurabilità è sufficiente che gli autori del reato siano soltanto due,
integra una fattispecie autonoma di reato necessariamente plurisoggettivo proprio e consiste nella
partecipazione da parte di più persone riunite ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis
c.p. L'azione collettiva presuppone la necessaria presenza degli autori del reato al momento e sul
luogo del delitto ma l'esecuzione di questo non richiede necessariamente che ciascun compartecipe
realizzi l'intera fattispecie concorsuale degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare
soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la
minaccia provenga anche solo da uno solo degli agenti. Non è cioè richiesto il compimento da parte del
singolo partecipe di una attività tipica di violenza sessuale, essendo estesa la punibilità (qualora
sia comunque realizzato un fatto di violenza sessuale) a qualsiasi condotta partecipativa, purché
tenuta in una situazione di effettiva presenza sul luogo e al momento del fatto. Proprio tale presenza
distingue la commissione di atti di violenza sessuale di gruppo dal concorso di persone nel reato di
cui all'art. 609 bis c.p. Infatti per la configurabilità del primo reato, non è sufficiente l'accordo
della volontà dei compartecipi al delitto ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi
nel luogo e nel momento della consumazione dell'azione criminosa, in un rapporto causale
inequivocabile. Ed è proprio la pluralità degli aggressori e la loro contemporanea presenza che
producono effetti fisici e psicologici nella parte lesa, eliminandone o riducendone la forza di
reazione.
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