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È legittima la norma in base alla quale nei casi di violenza nei confronti di un minore di quattordici anni il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa. - Corte costituzionale, 24 luglio 2007, n. 322

Martedì, 24 Luglio 2007
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia

- Violenza sessuale (art. 609 sexies c.p.) -
La disposizione dell'art. 609-sexies codice penale è espressiva di una precisa scelta del legislatore: quella, cioè, di accordare una protezione particolarmente energica – in deroga alla disciplina generale in tema di imputazione soggettiva – ad un bene di indubbia pregnanza, anche nel quadro delle garanzie costituzionali (art. 31, secondo comma, Cost.) e di quelle previste da atti internazionali (tra cui, in particolare, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 20 novembre 1959; la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; e, con specifico riguardo alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, da ultimo, la Decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003). Tale è, in specie, la "intangibilità sessuale" di soggetti – quali i minori infraquattordicenni – che, in ragione della loro immaturità fisio-psichica, per un verso, sono considerati incapaci di una consapevole autodeterminazione agli atti di natura sessuale (sulla legittimità costituzionale della relativa presunzione, sentenza n. 151 del 1973); e, per un altro verso, risultano particolarmente esposti ad abusi (con riferimento al previgente art. 539 codice penale., sentenze n. 209 del 1983 e n. 107 del 1957). La scelta derogatoria tiene conto segnatamente della facilità con la quale – non essendo, in molti casi, l'età infraquattrordicenne dell'offeso riflessa in modo certo nel suo aspetto esteriore – potrebbero essere allegate, dall'autore del fatto, vere o supposte situazioni di ignoranza o di errore, anche colposo, sull'età del minore: donde il timore che l'applicazione delle regole comuni possa determinare aree di impunità, ritenute pregiudizievoli per una efficace salvaguardia dell'interesse in questione.

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