Va concessa l'attenuante di "minore gravità" quando la vittima è persona già corrotta? - Cass. penale, sez. III, 17 febbraio 2006, n. 6329
- Violenza
sessuale (art. 609 bis c.p.) -
La fattispecie di atti sessuali con minorenni si configura in
ragione della particolare relazione interpersonale che intercorre tra l'autore del fatto e la giovane
vittima. Lo stato di soggezione della vittima costituisce una componente dell'elemento oggettivo del
reato e di per sé non può costituire una valida ragione per escludere l'applicabilità della
circostanza attenuante dei "casi di minore gravità". La ratio della norma incriminatrice consiste
nella tutela del diritto del minore a un corretto sviluppo della propria personalità sessuale. La
commissione del fatto in danno di minore che abbia avuto numerose esperienze sessuali impone di
valutare l'effettiva entità della lesione subita da tale diritto. L'esclusione della predetta
circostanza attenuante a effètto speciale deve essere motivata con riferimento ai complessivi
connotati del fatto e non può essere basata sull'apodittica affermazione che questo è stato commesso
in danno di minore e da parte di soggetto che si è avvalso dello stato di soggezione della vittima. E'
contraddittoria la motivazione che escluda l'attenuante a causa della minore età della vittima e nel
contempo dia atto che la predetta aveva avuto in passato numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni
età.
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