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Commette violazione degli obblighi di assistenza familiare il genitore che omette di contribuire al mantenimento dei figli anche quando alla somministrazione di tali mezzi provveda il genitore affidatario. - Cass. penale, sez. VI, 4 ottobre 2003, n. 37808

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
Lo stato di bisogno del minore, rilevante per la configurabilità del reato di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2, del codice penale, a meno che questi non sia già provvisto di mezzi, è un dato oggettivo, causalmente dipendente dal mancato adempimento degli obblighi di assistenza, in difetto di prova contraria, tanto che la responsabilità dell'obbligato sussiste anche se alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provvede l'altro genitore.

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