Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non è sanzionatorio dell'inadempimento dell'obbligazione civile ma si realizza solo quando un coniuge fa mancare all'altro i mezzi di sussistenza. - Cass. penale, sez. VI , 27 marzo 2004, n. 14965
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
L'art. 570 c.p. pur
avendo come presupposto l'esistenza di un'obbligazione assimilabile a quella alimentare, non ha
carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l'entità
dell'obbligazione, con la conseguenza che l'operatività o meno di tale provvedimento non assume alcun
rilievo ai fini della configurabilità del reato, il quale, come si è detto, va visto soltanto in
relazione alla situazione fattuale oggettiva, che deve evidenziare la violazione dell'obbligo legale
di non fare mancare i mezzi di sussistenza a chi può pretenderli dal soggetto obbligato.
autore:
Mercoledì, 27 Marzo 2024
Le indagini del PM a fondamento della pronuncia di decadenza dalla responsabilità ... |
Martedì, 26 Marzo 2024
Infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla pena naturale sull’omicidio colposo del ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
Convivenza. Configura il reato di maltrattamenti anche la condotta reiterata e non ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
E’induzione con abuso delle condizioni di inferiorità della vittima il procedimento di ... |