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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non è sanzionatorio dell'inadempimento dell'obbligazione civile ma si realizza solo quando un coniuge fa mancare all'altro i mezzi di sussistenza. - Cass. penale, sez. VI , 27 marzo 2004, n. 14965

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
L'art. 570 c.p. pur avendo come presupposto l'esistenza di un'obbligazione assimilabile a quella alimentare, non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l'entità dell'obbligazione, con la conseguenza che l'operatività o meno di tale provvedimento non assume alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato, il quale, come si è detto, va visto soltanto in relazione alla situazione fattuale oggettiva, che deve evidenziare la violazione dell'obbligo legale di non fare mancare i mezzi di sussistenza a chi può pretenderli dal soggetto obbligato.

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