Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare resta escluso quando il soggetto passivo non sia rimasto privo di mezzi di sussistenza. - Cass. penale, sez. VI, 26 luglio 2004, n. 32508
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare
(art. 570 c.p.) -
L'obiettività del reato di cui all'articolo 570 del c.p. non coincide con
l'omessa o con la parziale corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito in sede civile e
resta perciò esclusa in ogni caso in cui, nonostante l'inadempimento totale o parziale da parte
dell'agente, il soggetto passivo non sia rimasto privo di mezzi di sussistenza, come avviene nel caso
in cui egli disponga di redditi personali sufficienti ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni
primari o nel caso in cui la minor somma corrisposta dall'obbligato sia comunque sufficiente a tal
fine. Quando invece il soggetto passivo non disponga di redditi propri, come normalmente avviene nel
caso di minori, e quando l'assegno sia di importo appena adeguato al fine di assicurare la sua
sussistenza, la relativa decurtazione, arbitraria e dipendente da fatto volontario dell'obbligato,
incide necessariamente sull'adempimento dell'obbligazione alimentare e integra gli estremi del reato,
avendo l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza all'avente diritto. Anzi, in tal caso,
sussisterebbe il reato anche in presenza della corresponsione integrale dell'assegno, quando il suo
importo sia manifestamente inadeguato ad assicurare all'alimentando la soddisfazione degli stessi
bisogni elementari dell'esistenza, cui l'obbligato ha l'onere di provvedere indipendentemente da
qualsiasi statuizione del giudice civile e dai suoi limiti.
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