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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non è sanzionatorio dell'inadempimento dell'obbligazione civile ma si realizza solo quando un coniuge fa mancare all'altro i mezzi di sussistenza. - Cass. penale, sez. VI , 22 settembre 2004, n. 37137

Mercoledì, 22 Settembre 2004
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia | Legittimità

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
L'inadempimento dell'obbligazione civile di mantenimento del coniuge, di fronte al quale l'avente diritto al mantenimento può tutelare i propri interessi dinanzi al competente giudice civile, non integra di per sé gli estremi della violazione degli obblighi di assistenza familiare nella previsione di cui al 2° comma n. 2 dell'art. 570 c.p. L'illecito in questione, infatti, è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere, nonché al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato.

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